Riassunto analitico
In seguito alla riforma del “giusto processo”, al legislatore ordinario spettò l’attuazione del canone costituzionale che pone il contraddittorio, non solo come privilegiato metodo di accertamento caratterizzante il sistema processuale penale (art. 111 comma 4 Cost.), ma anche quale diritto al confronto, e perciò strumento di garanzia e tutela dell’imputato, correlato al diritto di difesa (art. 111 comma 3 Cost.). Alla luce di tali parametri costituzionali, era da rivedere, nella disciplina del codice, il regime di utilizzabilità dibattimentale delle eventuali dichiarazioni unilateralmente assunte durante le indagini e, dunque, la relativa disciplina del diritto al silenzio dell'imputato. Dalla volontà di trovare un equilibrio tra diritto al contraddittorio e diritto al silenzio, ne è derivato, però, un sistema normativo eccessivamente elaborato e complesso. La nuova disciplina, infatti, da una parte, prevede alcune ipotesi in cui viene mantenuta per l’imputato l’incompatibilità a testimoniare, dall’altra, ipotesi in cui, invece, è prevista la figura dell’imputato testimone assistito, dove a garanzie per la tutela personale del dichiarante si affiancano doveri e sanzioni legati all’obbligo di verità. È emerso, dunque, un testo estremamente complesso nella forma, a causa dei numerosi rinvii incrociati ad articoli e commi, e, a volte, di difficile comprensione anche per quanto riguarda il contenuto, a causa, appunto, della presenza di un eccessivo numero di diverse qualifiche soggettive, che non offre un immediato quadro dei loro diritti, doveri e garanzie. Si può pensare ad una nuova stagione per il processo penale, che impone di rivedere l’intangibilità e la sacralità di quel ius tacendi lentamente e faticosamente accolto nel nostro ordinamento. Se è vero, infatti, che l’efficienza di un sistema processuale non può prescindere dal riconoscere il ruolo essenziale delle garanzie, tuttavia, non è meno vero che fra le garanzie sono comunque da stabilire gerarchie e vanno affrontati problemi di compatibilità: il disincentivare gli abusi di garanzia non vuol dire combattere battaglie contro le garanzie, anzi sono proprio gli abusi di esse, che, ben lontani dal rafforzare la portata di tutela di una garanzia, finiscono solo per delegittimarla.
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