Riassunto analitico
Il lavoro illustra come nel corso del tempo, con l’emanazione delle diverse direttive e l'introduzione dell'informativa ex-post su costi e oneri, si è evoluta la tutela dell’investitore. La prima parte dell’elaborato considera le principali novità introdotte dalle direttive MiFID I (2004/39/CE) e MiFID II (2014/65/UE). Nell’ultimo capitolo, l’attenzione si focalizza sull’informativa ex-post introdotta dalla direttiva MiFID II, illustrando e commentando alcuni esempi di rendiconti di intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale e focalizzati su una clientela retail. Nello specifico si è visto che, sostituendo la precedente Direttiva europea sui servizi di investimento (cd. ISD), la direttiva MiFID I ridisegna la tutela del cliente in base al cd. principio di graduazione della tutela; introduce un nuovo servizio di consulenza; stabilisce regole di condotta che l’impresa deve rispettare (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza) ed impone l’obbligo di servire il cliente nel modo migliore possibile (best execution). La Direttiva MiFID ha disciplinato i mercati finanziari dell'Unione europea dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018. Il 3 gennaio 2018 entra in vigore la direttiva MiFID II e con l’intento di rafforzare la fiducia nel sistema finanziario, viene impostato un sistema più completo in termini di vigilanza ed enforcement delle regole. Vengono rafforzate le modalità con le quali gli intermediari devono effettuare i test di appropriatezza e adeguatezza dei propri clienti, viene rafforzata la regolamentazione del servizio di consulenza, vengono introdotti obblighi in materia di product governance ed obblighi di competenza e conoscenza dei soggetti che prestano consulenza. Una delle principali novità della direttiva è l’obbligo di fare chiarezza sui costi dei servizi. Si assiste infatti all’introduzione dell’informativa ex-post su costi ed oneri: le imprese di investimento devono fornire annualmente rendiconti ex-post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento finanziario (o strumenti finanziari), sia ai servizi di investimento e ai servizi accessori. Tutte le informazioni, purché basate sulle indicazioni fornite dal documento Esma, possono essere fornite in forma personalizzata. Tuttavia, si è evidenziato che al fine di un’informativa più comprensibile è consigliabile una rappresentazione tabellare. A questo punto, dopo aver brevemente accennato le modalità di calcolo dei costi e le tempistiche per l’invio dei rendiconti ai clienti, è stata illustrata una recente ricerca commissionata da Moneyfarm e condotta dalla School of management del Politecnico di Milano su un campione di 18 grandi intermediari finanziari italiani. I risultati della ricerca mostrano che la maggior parte degli intermediari, oltre ad aver inviato documenti poco chiari e in alcuni casi illeggibili a causa dell’utilizzo di termini troppo tecnici per i clienti, non sono stati nemmeno tempestivi nell’invio. Infine, sono stati analizzati e commentati alcuni rendiconti ex-post di intermediari finanziari (tra cui quello di Fineco Bank, Mediolanum e Banca Generali) operanti nel territorio nazionale.
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