Riassunto analitico
L’essenza di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato è ovviamente la prestazione lavorativa; dunque appare necessario individuare e definire l’oggetto specifico della prestazione lavorativa, ossia le mansioni e gli istituti ad esse strettamente collegati: le qualifiche e le categorie. La mansione è il compito svolto nell’adempimento di una prestazione di lavoro, considerata come insieme delle operazioni concrete che il lavoratore è tenuto a eseguire e, parallelamente, che il datore di lavoro ha diritto di pretendere. L’espressione “mansioni” identifica quindi il contenuto tipico di una determinata prestazione lavorativa, inteso come catalogazione dei compiti per i quali il lavoratore viene assunto e che è tenuto ad eseguire: esse quindi riguardano l’oggetto del contratto di lavoro nel suo aspetto qualitativo, mentre il profilo quantitativo della prestazione riguarda la disciplina dell’orario, ferie, festività, permessi; le mansioni fungono dunque da criterio di determinazione qualitativa della prestazione nell’ambito dell’organizzazione produttiva1. Il conferimento delle prestazioni lavorative è caratterizzato, inoltre, dal principio della contrattualità ed è infatti necessario l’accordo bilaterale in ordine all’oggetto di tale prestazione. Il principio contrattualistico in ordine all’oggetto della prestazione lavorativa trova la sua codificazione legale nell’art. 2103 c.c.: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.” e nell’art. 96 disp. att. c.c.2, i quali prevedono che il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, debba pattuire e far conoscere al lavoratore la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per le quali viene assunto. Sul piano organizzativo le mansioni corrispondono alle posizioni di lavoro in cui l’imprenditore scompone l’attività produttiva e combinate in modo stabile con le altri singole operazioni danno vita ad un insieme unitario di compiti che vengono a formare un determinato tipo di attività o modello di prestazione3. Esse costituiscono un prius logico per l’inquadramento del lavoratore essendo presupposto per l’attribuzione della qualifica e per l’inquadramento nella categoria; operazioni indispensabili per stabilire il trattamento normativo e retributivo del prestatore. Per quanto concerne la qualifica4 possiamo affermare che essa è l’insieme delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere secondo quanto deciso dall’imprenditore nell’esercizio del suo potere di conformazione dell’impresa5. Essa indica un determinato tipo di lavoratore o profilo professionale, solo indirettamente una descrizione vera e propria dei compiti6.
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