Riassunto analitico
Con la L. n. 108/1996 si è tentato di superare le difficoltà incontrate in passato nella qualificazione di un interesse come ‘usurario’, introducendo un meccanismo ‘oggettivo’, attraverso cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre precedente per ogni categoria di operazioni: ai sensi del D.L. n. 70/2011, il tasso effettivo globale medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, rappresenta il limite massimo oltre il quale vi è usura. La L. n. 108/1996, da un lato, ha modificato la disciplina penalistica dell’usura, eliminando dalla struttura del reato di usura il requisito soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno, introducendo un criterio concreto di calcolo del tasso di usurarietà, basato su presupposti oggettivi innovativi ed indicando in modo puntuale i costi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso effettivamente applicato al contratto; dall’altro, ha modificato la disciplina civilistica, in tema di mutuo, di cui all’art. 1815, sostituendo alla disposizione “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”, la disposizione “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, prevedendo così la nullità della clausola del contratto di mutuo nell’ipotesi in cui prevedesse interessi usurari, con la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del mutuatario. La legge, quindi, parrebbe fornire gli strumenti necessari per una puntuale verifica dell’usurarietà di un contratto di mutuo. Tuttavia, sono sorti diversi dubbi interpretativi circa la determinazione del tasso effettivamente applicato. A ciò si aggiunge la confusione creata dalle Istruzioni della Banca d’Italia, la quale dovrebbe svolgere un ruolo di organo meramente consultivo delle modalità di raccolta e diffusione dei dati statistici, ma, al contrario, essa assume un ruolo determinante: nella realtà, infatti, il Ministero affida l’incarico della rilevazione alla Banca d’Italia che, con apposite Istruzioni, richiede la comunicazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, dei dati statistici, per poi trasmettere la media ottenuta al Ministero, che utilizza tale dato medio come base per determinare il tasso soglia. Così, malgrado il chiaro tenore dell’art. 644 c.p., le Istruzioni della Banca d’Italia inducevano ad escludere dal calcolo alcune importanti voci di costo, quali gli interessi di mora e i costi per le polizze assicurative. Una serie di pronunce poi, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, ha affermato che, ai fini della determinazione del tasso effettivo, devono considerarsi anche gli interessi di mora, portando alla divulgazione di criteri di calcolo che hanno incrementato la confusione in materia. In proposito, la Banca d’Italia ha reso chiarimenti a fronte della profonda incertezza sull’inclusione, tra le voci utili al fine di determinare il TEG, dell’interesse moratorio, fornendo un elenco delle voci escluse, tra cui anche gli interessi di mora. Il presente lavoro illustrerà le modifiche introdotte dalla L. n. 108/1996 in tema di reato di usura e di interessi usurari, per poi descrivere il sistema di determinazione dei tassi soglia e cosa si intenda con interesse usurario, con particolare attenzione alla diatriba relativa all’inclusione o meno degli interessi di mora nel calcolo del tasso soglia, per poi analizzare l’usura nei rapporti bancari, con particolare riguardo all’usura nel contratto di mutuo.
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