Riassunto analitico
L’ invalidità del testamento Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Il testamento è quindi l’atto con cui il de cuius decide l’assetto del suo patrimonio per il periodo successivo alla sua morte. Il testamento è un negozio giuridico e deve essere: unilaterale, personale, unipersonale, formale, revocabile, gratuito e a contenuto patrimoniale. Elementi fondamentali per la sua validità sono la volontà e la causa. Il testamento, in quanto atto formale, deve tassativamente essere redatto in uno dei seguenti modi: • Testamento olografo; • Testamento pubblico; • Testamento segreto; • Testamento speciale. Il testamento è colpito da un giudizio di disvalore da parte dell’ordinamento giuridico, ogniqualvolta l’atto di autonomia privata si allontani concretamente dal modello legale. Essendo però un negozio mortis causa, i cui effetti si manifestano dopo la morte del testatore, l’ ordinamento ha stabilito regole particolari per l’ invalidità, al fine di salvaguardare le ultime volontà del disponente. Non esiste una disciplina organica per l’invalidità del testamento, al contrario di ciò che è previsto, ad esempio, per il contratto. L’invalidità del testamento è costituita dalla nullità o dall’ annullabilità dell’ atto. La nullità del testamento comporta che l’atto non produca alcun effetto sin dal momento dell’apertura della successione. La causa di nullità possa investire l’intera scheda testamentaria o una singola disposizione, con la conseguente inefficacia, ab origine, dell’intero negozio o, soltanto, in parte qua. La nullità si verifica per: • Gravi vizi di forma; • Mancanza di uno degli elementi essenziali del testamento; • Testamento congiuntivo o reciproco, cioè scritto da più testatori o reciprocamente a favore di due o più testatori; • Violenza fisica; • Incapacità a ricevere del notaio, del tutore e del protutore, dell’amministratore di sostegno, dei testimoni e dell’ interprete; • Motivo illecito se è stato l'unico che ha determinato il testatore a disporre; • Indeterminatezza assoluta del beneficiario; • Condizione illecita o impossibile solo se è stata l'unico motivo che ha spinto il testatore a disporre. Nel caso, invece, di testamento annullabile, si apre la successione testamentaria, quindi il chiamato acquista il diritto di accettarla. Il testamento annullabile produce i suoi effetti al momento dell’apertura della successione, salvo che non vi sia una diversa causa d’inefficacia; effetti, tuttavia, precarii, rimuovibili, ex tunc, mediante sentenza giudiziale. Di conseguenza, chi ha accettato l’eredità in forza di un testamento annullabile è legittimato a compiere atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, e, prima di tale momento, in quanto chiamato, può esercitare le azioni possessorie ed essere convenuto in giudizio per rappresentare l’eredità. Inoltre, la pronuncia di annullamento del testamento, non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede dall’erede o dal legatario, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. L’annullabilità si verifica per : • Errore, violenza e dolo; • Difetto di forma quando non è prevista la nullità; • Incapacità di testare.
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