Riassunto analitico
E’ nella Costituzione greca del 1926 che per la prima volta troviamo indicazioni precise sulla regolamentazione dei rapporti tra lo Stato greco e la Comunità monastica del Monte Athos. La Penisola del Monte Athos era arrivata pochi anni prima nelle mani dello Stato greco grazie ai trattati internazionali seguiti alla fine delle Guerre Balcaniche del 1912/1922 e da allora sino ad oggi, nonostante che la Costituzione greca sia stata più volte ritoccata, le disposizioni relative al Monte Athos non sono mai sostanzialmente cambiate. L’attuale Costituzione ellenica è non solo una carta che definisce ufficialmente la religione ortodossa confessione statale, ma che tutela altresì le peculiarità della Comunità monastica del Monte Athos, con i privilegi e le autonomie di cui essa gode da secoli. La Penisola del Monte Athos si trova sul territorio greco, ma come vuole l’articolo 105 della Costituzione essa è un territorio autogovernato, composto da 20 monasteri, divisi in cenobitici e idiorritmici, e, se sul piano spirituale la vigilanza è del Patriarcato Ecumenico, del piano amministrativo si occupa invece lo Stato greco al quale appartiene esclusivamente il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Poteri questi che, per conto dello Stato greco, vengono esercitati da un Governatore, eletto dal Parlamento ellenico, ed i cui diritti e doveri sono determinati dalla legge. La Grecia è sin dal 1981 membro dell’Unione Europea e dal 1 luglio del 1987 è entrata anche nel mercato comune, area in cui cioè è possibile la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali: i particolari privilegi di cui gode il Monte Athos sono ovviamente in contrasto con queste disposizioni, dato che esso gode di privilegi fiscali e doganali ed è vietato l’accesso al Monte Athos a eterodossi o scismatici e per estensione a professanti altre religioni ed atei e, come noto, alle donne. L’Unione europea ha almeno in due occasioni sollecitato la Grecia affinchè essa provvedesse a rimuovere gli elementi giuridici in contrasto con le disposizioni europee in merito ai rapporti con il Monte Athos, come ad esempio con la risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in cui all’art. 86, si ribadiva la necessità di abolire la pena della detenzione di 12 mesi per chi violasse il divieto di accesso al Monte Athos e di dare la possibilità di accedere a tale regione anche alle donne, dato che tale limite è in violazione del principio e delle convenzioni internazionali sull'uguaglianza di genere e sulla non discriminazione fondata sul genere e delle disposizioni concernenti la libertà di circolazione delle persone previste dalla costituzione greca e dalla legislazione comunitaria. Si tratta di sollecitazioni che la Grecia può non accogliere dato che il particolare regime di privilegio di cui gode il Monte Athos era già stato sancito dalla Costituzione greca previgente l’epoca del suo ingresso nell’Unione europea, che è inoltre stato assicurato verbalmente dalla dichiarazione comune ratificata con il n. 945/1979 e che inoltre non è esso l’unica realtà presente in Europa a godere di particolari privilegi, come ad esempio lo Stato Vaticano e le isole Helgoland in Germania che pure hanno ottenuto particolari privilegi doganali e fiscali.
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