Riassunto analitico
La notificazione degli atti è un’attività procedimentale tipica e formale, finalizzata alla conoscenza legale di un atto al suo destinatario, completata la quale se ne presume, nonostante prova contraria, la conoscenza, che ha come obiettivo quello di garantire il diritto alla difesa o comunque al contradditorio. Nel processo di notificazione, si possono individuare tre principali fasi: la fase d’impulso, la quale, proviene da parte di chi ha interesse che il documento venga notificato; qualora non fosse possibile l’individuazione del soggetto che la dispone, la notificazione si deve intendere inutilmente effettuata, a seguito di una sentenza della cass. Civ. sez. I, 7 maggio 2003, n.6928. Il risultato di questo procedimento si realizzante mediante la consegna dell’atto da notificare e lo scopo della notificazione può considerarsi raggiunto allorquando, sia certo, il soggetto cui essa viene effettuata da parte dei soggetti abilitati, nel rispetto degli adempimenti necessari al fine di determinare la conoscenza giuridica dell’atto, considerandosi perfezionata al momento del compimento di tutte le formalità previste dalla legge. La fase di documentazione, di tutte le attività svolte, la relazione di notifica in cui il notificante indica tutte le operazioni compiute è qualificante e costituisce prova dell’avvenuta notificazione. La Suprema Corte ha precisato che se il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario della notificazione, senza tuttavia, che vi sia, attestazione della spedizione al destinatario della lettera raccomandata, si configura vizio dell’attività dell’agente postale, che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cass. Civ. sez. trib. 25 gennaio 2010, n.1366. importanti sono i soggetti notificatori, quindi l’ufficiale giudiziario, al quale la legge riconosceva in via principale il potere di notificazione, ma vi possono essere anche i messi comunali, per le attività dell’ente locale da cui dipendono, l’ufficiale postale per tutte le attività disciplinate dalla legge 20 novembre 1982, n.890, il messo di conciliazione, per le notificazioni con procedimenti dinanzi al giudice di pace, il messo notificatore, per le notificazione dell’ente locale, l’avvocato, figura alla quale oggi, il legislatore, riconosce l’obbligo di notificazione, e infine gli organi di polizia stradale per le violazioni al codice della strada. I soggetti destinatari della notificazione tuttavia, non sono solo persone fisiche, ma possono essere anche persone giuridiche, in taluni casi, la notificazione si esegue attraverso la consegna di copia dell’atto, nella loro sede, al rappresentante o persona incaricata a ricevere notificazioni in assenza di altra persona addetta. In questi casi non si richiede che il consegnatario sia espressamente incaricato a ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove la notifica avviene non occasionalmente. I vizi della notificazione possono consistere nella mancanza di un elemento essenziale, generando cosi irregolarità del processo notificatorio, inesistenza dell’atto o nullità a seconda della gravità. Il procedimento di notificazione ha subito numerose modifiche legislative, andando di pari passo con l’evoluzione tecnologica, infatti, è stato abolito l’uso del telefax, è stato introdotto l’invio delle notificazione per posta elettronica, successivamente per mezzo pec, fino ad oggi, dove molteplici sono state le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, con D.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, dove la novella in esame, ha cercato di bilanciare il principio di ragionevole durata del processo con garanzie di conoscenza dello stesso da parte del soggetto anche se vi continuano ad operare presunzioni legali di conoscenza dell’atto. Ma l'evoluzione tecnologia sarà davvero la strada giusta da seguire?
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