Riassunto analitico
Con questa tesi si è voluto trattare il tema della responsabilità civile medica,la cui disciplina presenta tratti distinti rispetto alla comune disciplina della responsabilità civile e rappresenta il risultato non solo di interventi legislativi ad hoc,ma anche di una sempre più cospicua elaborazione giurisprudenziale.L’attività medica,come sappiamo,è oggi improntata al rigore scientifico,ma questo non impedisce al medico di compiere errori e alla struttura sanitaria di non essere idonea a curare al meglio il paziente.Infatti verrà analizzato,in questo lavoro,il profilo relativo ai casi di malpractice sanitaria,o meglio,verrà evidenziato come il progresso medico e scientifico abbia aumentato le attese da parte dei pazienti, che guardano alla prestazione sanitaria con una sempre minore disponibilità ad accettare i margini di incertezza ad essa connessi.Tutto questo ha contribuito alla sviluppo del fenomeno della “medicina difensiva” ossia la prescrizione,da parte dei medici,di farmaci,visite,esami e ricoveri in eccesso per proteggersi dal rischio di eventuali procedimenti giudiziari avviati da pazienti scontenti,danneggiati o non guariti.Si passerà poi ad analizzare la problematica responsabilità del medico, più precisamente del medico dipendente dal servizio sanitario nazionale,partendo dall’analisi di due importanti normative:la sentenza della Cassazione civile,22.2.1999,n. 589 e la L. 189/2012,c.d. “Legge Balduzzi”.Con la prima la Suprema Corte ha ripreso l’orientamento in precedenza considerato minoritario e ha rivisto le proprie posizioni sulla materia statuendo che la responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve collocarsi nell’alveo della responsabilità contrattuale anziché, come ritenuto precedentemente a questa pronuncia,in quella extracontrattuale;responsabilità che,come vedremo,non è fondata sul contratto ma sul “contatto sociale”,caratterizzato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta.La Legge Balduzzi,in particolare l’art. 3 di tale legge,con il richiamo all’art. 2043 c.c.,il quale sappiamo disciplinare la responsabilità extracontrattuale,ha invece messo nuovamente in discussione la natura della responsabilità del medico dipendente ospedaliero;in merito a tale aspetto,come vedremo nel corso di questo lavoro,la giurisprudenza di merito è contrastante:per alcuni tale richiamo ribalta la tesi del ’99 andando a ricollocare tale rapporto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale,per altri invece tale richiamo non incide sulla natura contrattuale del medico.Pare ormai però in via di definitivo consolidamento l'idea che la responsabilità del medico dipendente sia da collocarsi nella sfera extracontrattuale:infatti così indica anche la nuova normativa che dovrebbe essere emanata entro il mese di dicembre.Successivamente verrà trattato il tema relativo alla responsabilità della struttura sanitaria,soffermandoci sulla natura contrattuale di tale responsabilità,a fondamento della quale si pone la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria,e su quelli che sono gli obblighi gravanti su di essa.Per finire si è toccato il fondamentale tema relativo all’onere della prova interruttiva dell’inadempimento e al nesso di causalità,analizzando in particolare la rilevanza che assumono la cartella clinica e la consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile.
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