Riassunto analitico
Il presente elaborato si apre con la presentazione del contesto all’interno del quale si sono sviluppate le norme riguardanti la rendicontazione non finanziaria. In particolare, il cambiamento climatico che stiamo vivendo e la sensibilità sempre maggiore verso le tematiche di sostenibilità hanno portato le organizzazioni internazionali a stipulare accordi volti all’implementazione dello sviluppo sostenibile. Fra questi, gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) e l’Accordo di Parigi ricoprono un ruolo di rilievo, poiché coinvolgono molti paesi del mondo nell’impegno volto a garantire il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente durante lo svolgimento delle attività economiche. Quanto detto, si riflette all’interno delle dinamiche aziendali ponendo l’attenzione sulla Responsabilità Sociale d’Impresa; un’impresa è responsabile socialmente se capace di operare nel rispetto dell’ambiente e della società, ottemperando agli interessi di tutti gli stakeholder, non solo quelli finanziari, che per molto tempo sono stati gli unici destinatari delle informazioni. Le tematiche ESG costituiscono quindi i criteri per la rendicontazione di sostenibilità. Ciò esposto, ha reso necessario intervenire al fine di regolamentare la disclosure non finanziaria, che sta assumendo sempre maggiore importanza, influenzando anche l’aspetto reputazionale delle imprese. A livello europeo, negli ultimi, anni si sono verificati sviluppi importanti in tema di bilancio di sostenibilità; il primo riguarda la Non Financial Reporting Directive (NFRD-Direttiva 2014/95/UE) del 2014, recepita in Italia attraverso il D.lgs. 254/2016. Tale Direttiva, seppur recente, nel 2022 è stata sostituita dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-Direttiva 2022/2464/UE) poiché presentava alcuni limiti che non la rendevano più idonea al livello di rendicontazione di sostenibilità richiesto dal mercato. In primis, il perimetro di applicazione (società quotate, banche e assicurazioni di elevate dimensioni), era ormai troppo ristretto, vi erano poi problemi legati alla confrontabilità dei report, nonché pochi incentivi per le aziende non obbligate a rendicontare volontariamente. Nel 2022 è stata quindi approvata la CSRD, che costituisce parte del Green Deal europeo e prevede un’applicazione graduale sulla base della dimensione delle imprese. Apporta significative modifiche alla disclosure non finanziaria, in particolare, amplia il perimetro di applicazione includendo anche le PMI quotate, stabilisce standard di rendicontazione (ESRS) e attestazione, introducendo obbligo di assurance. L’attestazione da parte di un revisore, una società di revisione o un fornitore indipendente di servizi di attestazione, costituisce un tema centrale, anche con riguardo al recepimento in Italia e all’impatto che tale attività può subire conseguentemente all’entrata in vigore della normativa. Un’ulteriore novità importante è il concetto di doppia materialità, finanziaria e d’impatto, che deve essere utilizzata nella selezione delle informazioni riportate. Il recepimento della CSRD nell’Ordinamento italiano è stato avviato mediante consultazione pubblica all’inizio del 2024, in seguito alla quale sono emersi, principalmente, due punti critici, ovvero, sistema sanzionatorio e attestazione di conformità. Suddetti elementi sono, successivamente, stati oggetto di modifiche che hanno tenuto in considerazione le osservazioni presentate. Infine, la Direttiva europea è stata recepita attraverso il D.lgs. 125/2024 pubblicato in Gazzetta ufficiale nel mese di settembre.
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