Riassunto analitico
Il procedimento di prevenzione è il mezzo attraverso il quale sono applicate le relative misure, ed essendo un vero e proprio processo, non può prescindere dall’essere giusto ed equo, rispettando quanto previsto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 Cedu. Le lacune che sono presenti rispetto a queste ultime disposizioni sono però numerose ed investono la struttura del procedimento, dalla fase delle indagini al passaggio in giudicato del decreto decisivo. È innegabile che siano stati gradualmente raggiunti traguardi dalla giurisprudenza e dal legislatore tramite la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione. Tale sviluppo ha infatti come scopo quello di allineare la relativa disciplina ai principi del giusto processo e, di conseguenza, assimilarla a quella tipica del processo penale, portando così ad un’evoluzione necessaria e in chiave garantista della materia. Tuttavia, nonostante questo lento mutamento, risultano ancora sacrificati i diritti e le garanzie processuali del soggetto interessato a causa del principale presupposto che permette di intervenire preventivamente, ossia la pericolosità del soggetto destinatario delle misure, anche denominato proposto. Quest’ultima è elaborata in modo eccessivamente vago, portando ad una centralità di indizi e sospetti sui quali il giudice baserà la propria decisione.
|