Riassunto analitico
La trattazione si è occupata, in primo luogo, di delineare brevemente la colpa penale, soprattutto sotto il profilo della doppia misura della stessa, tentando di metterne in luce gli aspetti più significativi per una sua successiva declinazione nel campo medico-chirurgico, stante la consapevolezza di non poter limitare il giudizio sulla colpa del sanitario a un mero accertamento della violazione di una regola cautelare alla luce di ciò che avrebbe fatto il medicus eiusdem professionis et condicionis. Ci si è poi soffermati sull’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità medica, a partire dal tentativo di estendere l'art. 2236 c.c. all'ambito penale, per poi approdare alla c.d. stagione dell’“alleanza terapeutica” e alla successiva nascita del fenomeno della “medicina difensiva”. Con il diffondersi di una sempre maggiore consapevolezza di voler delineare normativamente lo spazio ricoperto dal diritto penale nella valutazione degli errori commessi in medicina, si è arrivati ad analizzare il primo tentativo di riforma in materia – il c.d. decreto Balduzzi – con il quale è stata stabilita la mancanza di responsabilità penale nel caso in cui la colpa del sanitario, che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sia lieve. A tal riguardo, sono stati sottolineati il complesso inquadramento delle linee guida e delle buone pratiche accreditate, nonché la difficoltà definitoria di colpa lieve: problematiche rimaste parzialmente irrisolte nonostante gli sforzi operati dalle successive pronunce giurisprudenziali nel delimitare l'ambito di applicazione della normativa. In seguito alle numerose criticità emerse con l'applicazione del d.l. Balduzzi, stante la sua inefficacia nel porsi come argine alla medicina difensiva, si è addivenuti alla disamina della successiva L. n. 24 del 2017, la c.d. legge Gelli-Bianco, la quale ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., con la conseguente esclusione della punibilità del sanitario che, nel corso della sua attività, si sia attenuto alle linee guida ovvero alle buone pratiche clinico-assistenziali idonee rispetto alle specificità del caso concreto quando l'evento si sia verificato a causa di imperizia. Dopo aver messo in luce gli aspetti più controversi della novella, sono state riportate le principali soluzioni interpretative fornite dalla Corte di Cassazione, con particolare riferimento alle Sezioni Unite Mariotti. A fronte dell'articolata formulazione dell'art. 590-sexies e della sostanziale incapacità della giurisprudenza di fornire un’adeguata risposta a tutti gli interrogativi che affliggono la disciplina, si sono cercate le soluzioni innovative che meglio si possano adeguare all'ambito della responsabilità medica. È stato, infine, volto lo sguardo alle principali realtà di common law – Inghilterra e Stati Uniti – con l'intento di operare una comparazione in un’ottica di valorizzazione delle scelte intraprese da tali sistemi, nei quali la soluzione di maggiore successo per la gestione dei casi di malasanità prevede un ruolo particolarmente ridotto del diritto penale. Quest’ultimo, difatti, rileva soltanto in ipotesi di condotte particolari, quali la gross negligence e la recklessness, e viene chiamato in causa nel tentativo di infliggere una minaccia pubblica verso coloro che hanno causato danni connotati da maggiore gravità in circostanze riprovevoli. È stato notato come una simile soluzione, seppure con cautela, stia iniziando a prendere piede anche nella realtà locale italiana, soprattutto in seguito alla recente esperienza pandemica. L’auspicio è quello di introdurre una nuova disciplina della colpa medica penale che, avendo a mente le elevate difficoltà caratterizzanti la materia, possa delimitare la responsabilità dei sanitari alla sola colpa grave.
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