Riassunto analitico
Il D. Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale istituto è una estensione al processo comune di quello già sperimentato nel processo minorile e nel processo dinanzi al giudice di pace. Il legislatore ha introdotto un impianto normativo contenente sia modifiche penalistiche che processual-penalistiche. Per quanto riguarda il primo ambito è stato introdotto l’art. 131-bis c.p. che individua gli indici-criteri necessari all’individuazione delle fattispecie sussumibili. La nuova disciplina infatti risponde ad un esigenza di carattere sostanziale:escludere la punibilità e il ricorso alla sanzione penale in tutti quei casi in cui il comportamento dell’imputato, seppur tipico, antigiuridico e colpevole, per le circostanze in cui è maturato e per gli effetti prodotti, risulta concretamente privo di un significativo disvalore penale. Da un punto di vista meramente processuale la causa di esclusone della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata dalla fase delle indagini preliminari sino alla naturale conclusione del dibattimento e presuppone, ai fini della sussistenza, la contemporanea presenza di due requisiti: un offesa di particolare tenuità e un comportamento non abituale. Tuttavia il legislatore ha lasciato dei vuoti normativi che hanno portato a non poche interpretazioni ermeneutiche in relazione alla possibile applicazione di questo nuovo istituto nelle diverse fasi. Rimane però un punto di partenza comune a tutte le questioni processuali la necessità di garantire, prima della decisone, un contraddittorio tra le parti. La persona offesa deve esser messa in condizione di poter dimostrare che il fatto non è di lieve entità per il pregiudizio ad essa prodotto, mentre la persona sottoposta alle indagini o l’imputato, a seconda della fase processuale in cui si trova, deve esser messo nella condizione di poter dimostrare la particolare tenuità o di opporsi alla decisione, in considerazione degli effetti pregiudizievoli della sentenza. La decisione del giudice potrà infatti essere ostativa alla concessione di una nuova pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale e potrà influenzare il giudizio civile o amministrativo.
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